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Attenzione ai prepotenti – Nota legale sulle strade vicinali private

Un discorso serio sui nostri diritti…

Attenzione ai prepotenti – Nota legale sulle strade vicinali private

Qualche giorno fa, salendo da Alberaccio verso il poggio Ripaghera (su via delle Croci) mi sono trovato faccia a faccia con un fuoristrada di marca Jeep, condotto da un uomo di mezza età. Scendeva bello sciolto, un po’ troppo veloce, e gli ho fatto cenno di rallentare che con quella sua vettura occupava tutta la larghezza della carreggiata.
Il prepotente energumeno si è fermato e mi ha detto “io vado come mi pare, qui sono a casa mia, questa è una strada privata”.
A casa tua cosa, miserabile? Stai su un sentiero del CAI, all’interno di una ANPILArea Naturale Protetta di Interesse Locale, strada privata cosa?
Vabbè, comunque ci siamo scambiati due battute non proprio amichevoli e poi, appena ha capito che i suoi discorsi strampalati non lo portavano da nessuna parte, ha ingranato la prima e se n’è andato.
Tutto ciò per dire che il fatto che a inizio di una strada vicinale (o poderale) o di un sentiero ci sia un cartello “STRADA PRIVATA” non significa NULLA: nessuno può impedire a una persona, a piedi, a cavallo o in bici di percorrere una strada aperta anche se è privata. Naturalmente il discorso cambia se scavalcate un cancello o una recinzione.
Leggi cosa dice il Codice Civile.
Riporto qui sotto un piccolo estratto dal succitato articolo che riguarda gli escursionisti:

Se si tratta di vie che servono a raggiungere diverse proprietà, ma allo stesso tempo c’è anche uno scopo “pubblico”, queste sono gravate da servitù di pubblico passo, cioè è concesso il transito appunto al pubblico (tale diritto può essere riconosciuto dal comune). Per la dichiarazione di “pubblica utilità” da parte del Comune, è necessario accertare la “preesistenza dell’uso pubblico della strada”

esiste inoltre una sentenza del TAR, di cui riporto un estratto:

per qualificare una strada come “ad uso pubblico” si rileva, inoltre, quanto statuito da T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 12 dicembre 2007, n. 16202, secondo cui: «Ai fini dell’accertamento dell’uso pubblico di una strada non sono determinanti le risultanze catastali o l’inclusione della stessa nell’elenco delle strade pubbliche (avendo la classificazione delle strade un’efficacia presuntiva e dichiarativa, non costitutiva), bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico, che può identificarsi anche nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile».

Dura Lex, sed Lex. Non fatevi fregare.

AGGIORNAMENTO

3 maggio 2018
Ho contattato il corpo di Polizia Municipale di Pontassieve in merito alla questione di via delle Croci: mi hanno confermato essere strada privata con libero accesso ai pedoni e alle bici:

a seguito della verifica le confermo la presenza di limitazioni sulla strada, ma le confermo anche la libera percorribilità della stessa da parte di pedoni e ciclisti.

Riporto anche uno screenshot della email, in calce potete vedere i recapiti dell’Ispettore Maurizio Romolini, gentilissimo, che ha verificato le informazioni per me.

Approfondimenti sull’ANPIL di Poggio Ripaghera

https://somelandingpage.com/3gGykjDJ?frm=script&_cid=123